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L’IMU è una cosiddetta imposta in autotassazione, il che significa che il contribuente è tenuto a provvedere personalmente alla liquidazione dell'imposta dovuta ed al suo versamento, eventualmente richiedendo il supporto di professionisti quali commercialisti, centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) o altri.

Si segnala, che è possibile verificare il valore della rendita catastale del proprio immobile accedendo all'apposito servizio gratuito sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per il calcolo dell’imposta se non si intende avvalersi del supporto di professionisti è possibile utilizzare diversi applicativi web scaricabili gratuitamente da internet tra cui l'applicativo web di Amministrazioni Comunali, che può essere utilizzato come ausilio per il calcolo dell'imposta dovuta per questa annualità, previo inserimento dei dati relativi all'immobile (rendita catastale, percentuale di possesso, periodo di possesso, etc.), si ricorda che il Codice Catastale del Comune di Ostana da inserire è il seguente: G183.

La base imponibile è sempre la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti da ciascuna tipologia immobiliare. A questa si devono applicare le aliquote decise dai vari Comuni.

Si ricorda che l’IMU non si paga sulla prima casa (l’abitazione principale) a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso.

Scadenze IMU 2022

  • entro il 16 giugno, sarà necessario effettuare il versamento dell’acconto (o prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno in corso, o la rata unica se si decide di pagare tutto in una volta;
  • Il saldo, calcolato in base alle nuove aliquote che verranno pubblicate sul portale del MEF entro il 28 ottobre 2022, dovrà essere pagato entro la scadenza del 16 dicembre, comprensivo di eventuale conguaglio.

Aliquote IMU 2022 per il Comune di Ostana

Per l’anno 2022, le aliquote IMU per il Comune di Ostana non sono variate rispetto all’anno precedente e  sono le seguenti:

  • abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (le    pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo): aliquota pari al 6 per mille;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’1 per mille;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dall’01.01.2022;
  • terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
  • fabbricati categoria D: aliquota pari al 8,6 per mille (di cui 1 per mille al comune e 7,6 per mille riservato allo Stato);
  • aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
  • altri fabbricati: aliquota pari al 10,6 per mille.